Reclami

RECLAMI

La Compagnia DALLBOGG fissa in questo documento la propria politica di gestione dei reclami.

Cosa è un reclamo
Il reclamo è, ai sensi dell’art. 2, lettera t-bis) del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto oa un servizio assicurativo; non sono considerate le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Il reclamante deve invece intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Come presentare un reclamo alla Compagnia
Eventuali reclami riguardanti il ​​rapporto contrattuale con la Compagnia o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto all’ufficio reclami della Compagnia ai seguenti recapiti:

DioDea Italia S.r.l.
Via Monte delle Gioie n. 13 – 00199 Roma (IT)
Pec: reclamidallbogg@legalmail.it

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:
• Il numero di polizza o il numero di sinistro;
• il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
La Compagnia provvederà a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Reclami relativi al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori
La Compagnia provvede alla trattazione dei reclami relativi ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli intermediari (iscritti nella Sezione B e D del RUI) e loro
dipendenti/collaboratori
I reclami, relativi al comportamento solo degli intermediari iscritti nella Sezione B e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, saranno gestiti direttamente dall’ intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Se il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa provvederà al trasferimento all’intermediario, dandone contestuale notizia al Cliente, affinché provveda ad analizzare il reclamo ea dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Reclami cd misti
I reclami cd “misti”, relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell’intermediario iscritto nella Sezione B e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e dei suoi dipendenti/collaboratori, sia alla Compagnia., verranno trattati dalla Compagnia e dall’intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Come presentare un reclamo a IVASS
Qualora l’impresa non fornisca risposta ovvero se la stessa sia considerata insoddisfacente in quanto ritenuta non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353
Pec: ivass@pec.ivass.it

Sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i Consumatori” – sottosezione “Reclami – Guida”, troverete le informazioni necessarie per la presentazione del reclamo ad IVASS. I reclami sui quali è già intervenuta l’Autorità Giudiziaria non rientrano nella competenza dell’IVASS.

Altre soluzioni per la risoluzione delle controversie
Qualora non siate soddisfatti dall’esito del reclamo, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, vi invitiamo a trovare un accordo amichevole attraverso metodi alternativi, sottoelencati, per la risoluzione delle controversie.

Per le controversie relative a sinistri R.C.Auto si può rivolgere:
alla Conciliazione paritetica nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può avvalersi direttamente del link www.conciliazioneaniaconsumatori.it presente sul sito di ANIA. Le indicazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono dettagliate all’interno dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per i Consumatori”) e www.ania.it (alla sezione “Servizi”).

Per le controversie relative alle polizze danni si può rivolgere:
1. alla Mediazione (L. 9/8/2013 n. 98), che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it;
2. alla Negoziazione Assistita (L. 10/11/2014 n. 162), che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia;
3. ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, all’Arbitrato in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.

Nel caso di liti transfrontaliera
Nel caso di liti transfrontaliera tra un Contraente/Assicurato domiciliato in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN- NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.